TIPOGRAFIA DEL SENATO Atti parlamentari – 2 – N. 344-359-1009-1073-B XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI Art. 1. Art. 1. (Finalità) (Finalità) 1. La presente legge, in conformità a quanto previsto dalla risoluzione dell’As-semblea generale delle Nazioni Unite n. A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012, sui bisogni delle persone con autismo, prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condi-zioni di vita e l’inserimento nella vita so-ciale delle persone con disturbi dello spettro autistico. Identico Art. 2. Art. 2. (Linee guida) (Linee guida) 1. L’Istituto superiore di sanità aggiorna le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell’evoluzione delle cono-scenze fisiopatologiche e terapeutiche deri-vanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali. Identico Art. 3. Art. 3. (Politiche regionali in materia di disturbi dello spettro autistico) (Politiche regionali in materia di disturbi dello spettro autistico) 1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto conto del nuovo Patto per la salute 2014-2016, con la proce-dura di cui all’articolo 5, comma 1, del de-creto-legge 13 settembre 2012, n. 158, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 8 no-vembre 2012, n. 189, si provvede all’aggior-namento dei livelli essenziali di assistenza, Identico Atti parlamentari – 3 – N. 344-359-1009-1073-B XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
con l’inserimento, per quanto attiene ai di-sturbi dello spettro autistico, delle presta-zioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponi-bili. 2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico, possono individuare centri di riferimento con compiti di coordi-namento dei servizi stessi nell’ambito della rete sanitaria regionale e delle province autonome, stabiliscono percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in ca-rico di minori, adolescenti e adulti con di-sturbi dello spettro autistico, verificandone l’evoluzione, e adottano misure idonee al conseguimento dei seguenti obiettivi: a) la qualificazione dei servizi di cui al presente comma costituiti da unità funzionali multidisciplinari per la cura e l’abilitazione delle persone con disturbi dello spettro auti-stico; b) la formazione degli operatori sanitari di neuropsichiatria infantile, di abilitazione funzionale e di psichiatria sugli strumenti di valutazione e sui percorsi diagnostici, te-rapeutici e assistenziali basati sulle migliori evidenze scientifiche disponibili; c) la definizione di équipe territoriali dedicate, nell’ambito dei servizi di neuropsi-chiatria dell’età evolutiva e dei servizi per l’età adulta, che partecipino alla definizione del piano di assistenza, ne valutino l’anda-mento e svolgano attività di consulenza an-che in sinergia con le altre attività dei ser-vizi stessi; d) la promozione dell’informazione e l’introduzione di un coordinatore degli inter-venti multidisciplinari; (Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica) (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati) Atti parlamentari – 4 – N. 344-359-1009-1073-B XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
e) la promozione del coordinamento de-gli interventi e dei servizi di cui al presente comma per assicurare la continuità dei per-corsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della persona; f) l’incentivazione di progetti dedicati alla formazione e al sostegno delle famiglie che hanno in carico persone con disturbi dello spettro autistico; g) la disponibilità sul territorio di strut-ture semiresidenziali e residenziali accredi-tate, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti; h) la promozione di progetti finalizzati all’inserimento lavorativo di soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico, che ne valorizzino le capacità. Art. 4. (Aggiornamento delle linee di indirizzo del Ministero della salute) 1. Entro centoventi giorni dall’aggior-namento dei livelli essenziali di assistenza previsto dall’articolo 3, comma 1, il Mini-stero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, prov-vede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza medesimi, all’aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e del-l’appropriatezza degli interventi assisten-ziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai di-sturbi dello spettro autistico, di cui all’ac-cordo sancito in sede di Conferenza unifi-cata il 22 novembre 2012. Le linee di in-dirizzo sono aggiornate con cadenza al-meno triennale. (Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica) (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati) Atti parlamentari – 5 – N. 344-359-1009-1073-B XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
2. L’attuazione delle linee di indirizzo aggiornate ai sensi del comma 1 costitui-sce adempimento ai fini della verifica del Comitato permanente per la verifica del-l’erogazione dei livelli essenziali di assi-stenza. Art. 5. (Attività di ricerca) 1. Il Ministero della salute promuove lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e le buone pratiche terapeutiche ed educative. Art. 4. Art. 6. (Clausola di invarianza finanziaria) (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provve-dono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vi-gente. Identico (Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica) (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati) E 1,00