COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 15.11.2010
COM(2010) 636 definitivo
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI
un rinnovato impegno per un’Europa senza barriere
{SEC(2010) 1323}
{SEC(2010) 1324}
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COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI
INDICE
- Introduzione ………………………………………………………………………………………………….. 3
- Obiettivi e interventi ……………………………………………………………………………………….4
2.1. Aree di intervento…………………………………………………………………………………………… 5
2.2. Attuazione della strategia………………………………………………………………………………. 10
- Conclusioni …………………………………………………………………………………………………. 12
- INTRODUZIONE
La disabilità, da leggera a grave, riguarda una persona su sei nell’Unione europea (UE)1,
ovvero circa 80 milioni di persone che spesso non hanno la possibilità di partecipare
pienamente alla vita sociale ed economica a causa di barriere comportamentali ed ambientali.
Il tasso di povertà relativo alle persone con disabilità è superiore del 70% alla media2, in parte
a causa dell’accesso limitato all’occupazione.
Oltre un terzo delle persone con più di 75 anni soffre di una disabilità parziale e oltre il 20%
di una disabilità grave3. Queste cifre sono inoltre destinate ad aumentare con l’invecchiamento
demografico dell’UE.
L’UE e gli Stati membri dispongono di un ampio mandato per migliorare la situazione sociale
ed economica delle persone con disabilità.
- L’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la Carta) sancisce che
“la dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.” L’articolo 26
stabilisce che “l’Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di
beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e
la partecipazione alla vita della comunità”. L’articolo 21 sancisce inoltre che è vietata
qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla disabilità.
- Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede che l’Unione debba
combattere la discriminazione fondata sulla disabilità nella definizione e nell’attuazione
delle sue politiche e azioni (articolo 10) e le conferisce il potere di legiferare al fine di
combattere tale discriminazione (articolo 19).
- La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (Convenzione
dell’ONU), primo strumento giuridico vincolante nell’ambito dei diritti umani al quale l’UE
e gli Stati membri hanno aderito, si applicherà presto in tutta l’UE4. La Convenzione
dell’ONU impone agli Stati firmatari di tutelare e salvaguardare tutti i diritti umani e le
libertà fondamentali delle persone disabili.
Conformemente alla Convenzione dell’ONU, per persone con disabilità si intendono coloro
che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in
interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva
partecipazione nella società su una base di uguaglianza con gli altri.
La Commissione opererà di concerto con gli Stati membri per eliminare gli ostacoli a
un’Europa senza barriere, sulla base delle ultime risoluzioni del Parlamento europeo e del
1 Indagine sulle forze di lavoro dell’UE, modulo ad hoc sull’occupazione delle persone disabili (IFL
MAH), 2002.
2 Statistiche UE sul reddito e le condizioni di vita (EU SILC), 2004.
3 IFL MAH e UE- SILC 2007.
4 Adottata nel 2007 e firmata da tutti gli Stati membri e dall’UE; ratificata entro il 15 ottobre 2010 da 16
Stati membri (BE, CZ, DK, DE, ES, FR, IT, LV, LT, HU, AT, PT, SI, SK, SE, UK) e in corso di
ratifica negli altri Stati membri. La Convenzione dell’ONU avrà un carattere vincolante nell’UE e farà
parte del suo ordinamento giuridico.
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Consiglio5. La presente strategia delinea un quadro d’azione a livello europeo che, associato
alle misure nazionali, mira a rispondere ai diversi bisogni degli uomini, delle donne e dei
bambini con disabilità.
La piena partecipazione delle persone disabili alla società e all’economia è fondamentale se
l’UE vuole garantire il successo della strategia Europa 20206 per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva. La creazione di una società che include tutti i cittadini apre anche
sbocchi commerciali e stimola l’innovazione. L’accessibilità di tutti ai servizi e prodotti riveste
un’importanza economica notevole, data la domanda proveniente da un numero crescente di
consumatori anziani. Ad esempio, il mercato UE dei sussidi tecnici per i disabili (il cui valore
annuale è stimato a oltre 30 miliardi di EUR7) è ancora frammentato e i prodotti restano
onerosi. Né i quadri di azione e di regolamentazione, né lo sviluppo di prodotti e servizi
riflettono adeguatamente i bisogni delle persone disabili. Numerosi beni e servizi nonché la
maggior parte delle strutture edilizie non sono ancora sufficientemente accessibili.
Il rallentamento dell’economia ha avuto ripercussioni negative sulla situazione dei disabili e
ha reso più urgente un intervento. La presente strategia ha lo scopo di migliorare la vita delle
persone e di portare maggiori benefici alla società e all’economia senza creare un onere
eccessivo per l’industria e le amministrazioni.
- OBIETTIVI E INTERVENTI
L’obiettivo generale della presente strategia è quello di mettere le persone con disabilità in
condizione di esercitare tutti i loro diritti e di beneficiare di una piena partecipazione alla
società e all’economia europea, in particolare mediante il mercato unico. È necessario
garantire coerenza al fine di realizzare questo obiettivo e garantire l’attuazione effettiva della
Convenzione dell’ONU in tutta l’UE. Questa strategia si basa su azioni a livello UE destinate a
completare quelle a livello nazionale e definisce i meccanismi8 essenziali per l’attuazione
della Convenzione dell’ONU nell’UE, anche in seno alle istituzioni europee. Essa identifica
inoltre il sostegno necessario ai finanziamenti, alla ricerca, alla sensibilizzazione, alle
statistiche e alla raccolta di dati.
La strategia è incentrata sull’eliminazione delle barriere9. La Commissione ha identificato otto
ambiti d’azione principali: l’accessibilità, la partecipazione, l’uguaglianza, l’occupazione,
l’istruzione e la formazione, la protezione sociale, la salute e le azioni esterne. Per ogni
settore si identificano le azioni chiave, sotto l’obiettivo globale dell’UE evidenziato in un
riquadro. Questi settori sono stati scelti in funzione del loro potenziale contributo al
raggiungimento degli obiettivi generali della strategia e della Convenzione dell’ONU, dei
relativi documenti delle istituzioni dell’UE e del Consiglio d’Europa, dei risultati del piano
d’azione dell’UE a favore delle persone disabili 2003-2010 e delle consultazioni pubbliche,
con gli Stati membri e le parti interessate. I riferimenti alle azioni nazionali mirano a
completare l’azione dell’UE e non a coprire tutti gli obblighi nazionali derivanti dalla
5 Risoluzioni del Consiglio SOC 375 del 2 giugno 2010 e 2008/C 75/01 e risoluzione del Parlamento
europeo B6-0194/2009, P6_TA(2009)0334.
6 COM(2010) 2020.
7 Deloitte & Touche, Access to Assistive Technology in the EU (accesso alle tecnologie di assistenza
nell’UE), 2003, e BCC Research, 2008.
8 Articolo 33 della Convenzione dell’ONU.
9 Eurobarometro 2006: il 91% dei cittadini europei crede che si dovrebbe spendere di più per eliminare le
barriere fisiche che ostacolano i disabili.
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Convenzione dell’ONU. La Commissione interverrà sulla situazione dei disabili anche
mediante la strategia Europa 2020, le sue iniziative faro e il rilancio del mercato unico.
2.1. Aree di intervento
1 — Accessibilità
Per “accessibilità” si intende la possibilità per le persone disabili di avere accesso, su una base
di uguaglianza con gli altri, all’ambiente fisico, ai trasporti, ai sistemi e alle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (TIC) nonché ad altri servizi e strutture. In tutti
questi settori esistono ancora importanti barriere. In media, ad esempio, solo il 5% dei siti
web pubblici nell’UE-27 è pienamente conforme alle norme di accessibilità, anche se una
percentuale maggiore risulta accessibile almeno parzialmente. Molte emittenti televisive
offrono ancora pochi programmi con sottotitoli e audiodescrizione10.
L’accessibilità è un presupposto inderogabile per la partecipazione alla società e all’economia,
ma resta un obiettivo ancora lontano per l’UE. La Commissione propone di utilizzare
strumenti legislativi e di altro genere, quali la standardizzazione, per ottimizzare l’accessibilità
delle strutture edilizie, dei trasporti e delle TIC conformemente alle iniziative faro “Agenda
digitale” e “L’Unione dell’innovazione”. Nel rispetto dei principi di una migliore
regolamentazione, essa studierà l’eventuale vantaggio derivante dall’adozione di misure
regolamentari che garantiscano l’accessibilità dei prodotti e dei servizi, tra cui misure
destinate ad accrescere il ricorso agli appalti pubblici (la cui efficacia è stata provata negli
Stati Uniti11). Essa incoraggerà l’integrazione del principio di accessibilità e della
“progettazione per tutti” (design for all) nei programmi di istruzione e formazione per le
professioni interessate e favorirà lo sviluppo di un mercato UE delle tecnologie assistive.
Dopo la consultazione degli Stati membri e di altre parti interessate, la Commissione
considererà la possibilità di proporre un atto legislativo sull’accessibilità nell’UE entro il 2012.
Quest’ultimo potrebbe comprendere l’elaborazione di norme specifiche per determinati settori
finalizzate a migliorare considerevolmente il funzionamento del mercato interno dei prodotti e
dei servizi accessibili.
L’azione dell’UE sosterrà e completerà le misure nazionali volte ad attuare il principio di
accessibilità, ad eliminare le barriere esistenti e ad aumentare la disponibilità e la scelta delle
tecnologie assistive.
Garantire ai disabili l’accessibilità dei beni, dei servizi, tra cui i servizi pubblici, e dei
dispositivi di assistenza.
2 — Partecipazione
Numerosi ostacoli impediscono ancora alle persone con disabilità di esercitare pienamente i
loro diritti fondamentali, tra cui i diritti legati alla cittadinanza dell’Unione, e di partecipare
completamente alla società su una base di uguaglianza con gli altri. Questi diritti
comprendono il diritto alla libera circolazione, il diritto di scegliere dove e come vivere e il
diritto a prendere pienamente parte alle attività culturali, ricreative e sportive. Ad esempio,
una persona con una disabilità riconosciuta che si stabilisce in un altro paese dell’UE può
10 EC (2007), SEC(2007) 1469, pag. 7.
11 Sezione 508 del Rehabilitation Act e Architectural Barriers Act.
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perdere i benefici di determinate prestazioni nazionali, ad esempio i trasporti pubblici gratuiti
o a tariffe ridotte.
La Commissione si impegnerà:
– ad eliminare gli ostacoli all’esercizio dei diritti delle persone disabili, in qualità di
individui, consumatori, studenti, attori economici e politici; a risolvere i problemi legati
alla mobilità all’interno dell’UE nonché a facilitare e promuovere l’utilizzo del modello
europeo del contrassegno di parcheggio per disabili;
– a favorire la transizione dall’assistenza in istituzioni all’assistenza nella collettività grazie al
finanziamento dei Fondi strutturali e del Fondo di sviluppo rurale a sostegno dei servizi
territoriali e delle attività di sensibilizzazione alla situazione di persone disabili che vivono
in residenze specializzate, in particolare i bambini e gli anziani;
– a migliorare l’accessibilità di organizzazioni, attività, eventi, strutture, beni e servizi
sportivi, ricreativi e culturali, anche audiovisivi; a incoraggiare la partecipazione a
manifestazioni sportive e l’organizzazione di eventi sportivi specifici per i disabili; a
esaminare i modi di facilitare l’utilizzo del linguaggio dei segni e Braille nelle relazioni con
le istituzioni dell’UE; a prendere provvedimenti relativi all’accessibilità dei luoghi di voto
al fine di facilitare l’esercizio dei diritti elettorali dei cittadini dell’UE; a incoraggiare il
trasferimento al di là delle frontiere delle opere oggetto di diritti d’autore in un formato
accessibile; a promuovere l’utilizzo delle eccezioni previste dalla direttiva sul diritto
d’autore12.
L’UE contribuirà alle azioni nazionali finalizzate:
– a portare a termine la transizione dall’assistenza in istituzioni all’assistenza nella
collettività, compreso il ricorso ai Fondi strutturali e al Fondo di sviluppo rurale per la
formazione del personale e l’adattamento delle infrastrutture sociali, l’elaborazione di piani
di finanziamento per l’assistenza personalizzata, la creazione di buone condizioni di lavoro
per il personale sanitario e un sostegno per le famiglie e l’assistenza informale;
– a rendere accessibili organizzazioni e attività sportive, ricreative e culturali, nonché
ricorrere alle eccezioni previste dalla direttiva sul diritto d’autore.
Far sì che le persone disabili partecipino pienamente alla società:
– consentendo loro di godere di tutti vantaggi della cittadinanza UE;
– eliminando gli ostacoli amministrativi e comportamentali che impediscono una
partecipazione totale ed equa;
– fornendo servizi territoriali di qualità, compreso l’accesso a un’assistenza personalizzata.
3 — Uguaglianza
12 Direttiva 2001/29/CE. Protocollo d’intesa delle parti interessate firmato il 14.9.2009.
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Più della metà degli europei ritiene che la discriminazione fondata sulla disabilità o sull’età sia
diffusa nell’UE13. Conformemente agli articoli 1, 21 e 26 della Carta dell’UE e agli articoli 10
e 19 del TFUE, la Commissione favorirà la parità di trattamento delle persone disabili
mediante una strategia su due fronti. Essa si fonderà sulla legislazione attuale dell’UE per
assicurare la protezione contro la discriminazione nonché sull’attuazione di misure attive
destinate a lottare contro la discriminazione e a promuovere le pari opportunità nelle politiche
dell’UE. La Commissione esaminerà inoltre con attenzione l’effetto cumulativo della
discriminazione di cui i disabili possono soffrire per altre ragioni quali la nazionalità, l’età, la
razza o l’etnia, il sesso, la religione, le convinzioni personali o l’orientamento sessuale.
Essa garantirà inoltre la piena attuazione della direttiva 2000/78/CE14 che vieta qualsiasi
discriminazione in materia di occupazione; incoraggerà la diversità e lotterà contro la
discriminazione mediante campagne di sensibilizzazione a livello UE e nazionale e sosterrà il
lavoro delle ONG attive in questo settore a livello UE.
L’Unione sosterrà e completerà le politiche e i programmi nazionali volti a promuovere
l’uguaglianza, ad esempio incoraggiando gli Stati membri ad adeguare la loro legislazione in
materia di capacità giuridica in conformità alla Convenzione dell’ONU.
Eliminare nell’UE la discriminazione fondata sulla disabilità.
4 — Occupazione
Un impiego di qualità assicura l’indipendenza economica, favorisce la riuscita personale e
offre la migliore tutela contro la povertà. Il tasso di occupazione delle persone disabili è
tuttavia pari soltanto al 50% circa15. Per raggiungere gli obiettivi di crescita nell’UE, è
necessario che le persone con disabilità con un impiego remunerato siano più numerose sul
mercato del lavoro aperto. La Commissione sfrutterà appieno il potenziale della strategia
Europa 2020 e del suo programma per il rinnovamento delle competenze e del lavoro,
mettendo a disposizione degli Stati membri analisi, orientamenti politici, informazioni e altre
forme di aiuto. Essa migliorerà l’informazione relativa alla situazione occupazionale di donne
e uomini con disabilità, identificherà i problemi e proporrà soluzioni, dedicando una
particolare attenzione ai giovani disabili al momento del loro passaggio dall’istruzione al
mondo del lavoro. La Commissione agirà sulla mobilità intraprofessionale sul mercato del
lavoro e in laboratori protetti grazie allo scambio di informazioni e all’apprendimento
reciproco. In collaborazione con le parti sociali, si occuperà anche del lavoro autonomo e
della qualità del lavoro, comprese le condizioni di lavoro e gli avanzamenti di carriera. La
Commissione garantirà un maggiore sostegno alle iniziative volontarie volte a promuovere la
gestione della diversità sul luogo di lavoro, ad esempio le carte della diversità firmate dai
datori di lavoro e un’iniziativa di imprenditorialità sociale.
L’UE sosterrà e completerà le azioni nazionali al fine di analizzare la situazione del mercato
del lavoro delle persone con disabilità, lottare contro i principi e le insidie di determinate
prestazioni di invalidità che li scoraggiano dall’entrare nel mercato del lavoro, aiutarli ad
integrarsi nel mondo del lavoro facendo ricorso al Fondo sociale europeo (FSE), elaborare
politiche attive del mercato del lavoro, rendere i luoghi di lavoro più accessibili, sviluppare
13 Speciale Eurobarometro 317.
14 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).
15 IFL MAH 2002.
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servizi di inserimento professionale, strutture di sostegno e formazioni sul luogo di lavoro,
promuovere l’utilizzo del regolamento generale di esenzione per categoria16 che autorizza la
concessione di aiuti di Stato senza notifica preliminare alla Commissione.
Permettere a un maggior numero di disabili di guadagnarsi da vivere sul mercato del lavoro
aperto.
5 — Istruzione e formazione
Nella fascia di età compresa tra i 16 e i 19 anni il tasso di descolarizzazione è pari al 37% per
le persone gravemente disabili e al 25% per le persone parzialmente disabili, rispetto al 17%
per le persone che non soffrono di alcuna disabilità17. I bambini con una grave disabilità
incontrano difficoltà e talvolta subiscono una segregazione nell’accesso all’istruzione generale.
I disabili, in particolare i bambini, devono essere integrati in modo appropriato nel sistema
educativo generale e beneficiare di un sostegno individuale nell’interesse del bambino. Pur
rispettando pienamente la responsabilità degli Stati membri per quanto concerne il contenuto
dell’insegnamento e l’organizzazione del sistema educativo, la Commissione sosterrà
l’obiettivo di un insegnamento e di una formazione di qualità che favoriscono l’inclusione nel
quadro dell’iniziativa Youth on the move (gioventù in movimento). Essa permetterà alle
persone con disabilità di informarsi meglio sui livelli e le possibilità di formazione e
migliorerà la loro mobilità favorendo la loro partecipazione al programma per
l’apprendimento permanente.
L’UE sosterrà, attraverso il quadro strategico “ET 2020” per la cooperazione europea nel
settore dell’istruzione e della formazione18, le misure nazionali volte a eliminare gli ostacoli
giuridici e organizzativi che impediscono alle persone con disabilità l’accesso all’istruzione
generale e ai sistemi di apprendimento permanente; a fornire un sostegno tempestivo
all’istruzione accessibile a tutti e all’apprendimento personalizzato nonché all’identificazione
anticipata dei bisogni specifici; a garantire una formazione e un sostegno adeguati per le
figure professionali a tutti i livelli del sistema educativo e ad elaborare relazioni sui tassi di
partecipazione e i risultati ottenuti.
Promuovere l’istruzione inclusiva e l’apprendimento permanente per gli allievi e gli
studenti disabili.
6 – Protezione sociale
Una minore partecipazione all’istruzione generale e al mercato del lavoro è fonte di disparità
di reddito, di povertà, di esclusione sociale e di isolamento per le persone con disabilità.
Queste ultime devono poter beneficiare dei sistemi di protezione sociale, dei programmi per la
riduzione della povertà, dei sostegni di invalidità, dei programmi di alloggio sociale, di altri
servizi di base nonché dei programmi in materia di pensione e prestazioni sociali. La
Commissione si servirà della piattaforma europea contro la povertà per esaminare tali
questioni. Essa valuterà l’adeguatezza e la sostenibilità dei programmi di protezione sociale e
16 Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3).
17 IFL MAH 2002.
18 Conclusioni del Consiglio, del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel
settore dell’istruzione e della formazione (ET 2020) (GU L 119 del 28.5.2009, pag. 2).
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fornirà sostegno mediante il FSE. Pur rispettando pienamente gli ambiti di competenza degli
Stati membri, l’UE sosterrà le misure nazionali volte a garantire la qualità e la sostenibilità dei
sistemi di protezione sociale per le persone con disabilità, in particolare mediante scambi a
livello di politiche e l’apprendimento reciproco.
Promuovere condizioni di vita dignitose per le persone con disabilità.
7 — Salute
Le persone con disabilità possono avere un accesso limitato ai servizi sanitari, tra cui i
trattamenti medici ordinari, e possono essere vittime di disuguaglianze in materia di sanità
non in relazione alla loro disabilità. Esse hanno diritto a un accesso equo ai servizi sanitari, tra
cui le cure preventive, a servizi sanitari e rieducativi di qualità e ad un prezzo accessibile che
tengano conto dei loro bisogni, compresi quelli legati al genere. Questo compito spetta
principalmente agli Stati membri, che hanno la responsabilità di organizzare e fornire i servizi
sanitari e le cure mediche. La Commissione sosterrà le politiche a favore di un accesso equo
alle cure, compresi i servizi sanitari e rieducativi di qualità destinati ai disabili. Essa
esaminerà in particolare la situazione delle persone con disabilità nell’attuazione delle
politiche finalizzate a combattere le disuguaglianze in materia di sanità; favorirà le azioni nel
campo della salute e della sicurezza sul lavoro per ridurre il rischio di sviluppare disabilità nel
corso della vita professionale e per migliorare il reinserimento dei lavoratori disabili19;
contribuirà alla prevenzione di tali rischi.
L’UE sosterrà le misure nazionali volte a fornire servizi e strutture sanitari accessibili e non
discriminatori, a sensibilizzare alla disabilità le facoltà di medicina e gli istituti di formazione
professionale in ambito sanitario, a fornire adeguati servizi di riabilitazione, a sostenere i
servizi di salute mentale e lo sviluppo di servizi di intervento anticipato e di valutazione dei
bisogni.
Favorire un accesso equo delle persone con disabilità ai servizi sanitari e alle relative
strutture.
8 — Azioni esterne
L’UE e gli Stati membri devono promuovere i diritti delle persone con disabilità nel quadro
delle loro azioni esterne, tra cui i programmi di allargamento dell’Unione, di vicinato e di aiuti
allo sviluppo. La Commissione opererà, ove necessario, in un contesto più ampio di non
discriminazione affinché la disabilità diventi un tema essenziale dei diritti umani nel quadro
delle azioni esterne dell’UE. La Commissione farà opera di sensibilizzazione sulla
Convenzione dell’ONU e sui bisogni delle persone disabili, anche in materia di accessibilità,
nel settore dell’aiuto d’urgenza e dell’aiuto umanitario; essa consoliderà la rete dei
corrispondenti per la disabilità e sensibilizzerà maggiormente le delegazioni dell’UE alle
questioni relative alla disabilità; essa assicurerà che i paesi candidati e potenzialmente
candidati rinforzino i diritti delle persone disabili e farà sì che gli strumenti finanziari degli
aiuti pre-adesione siano utilizzati per migliorare la loro situazione.
19 Strategia UE per la salute e la sicurezza sul lavoro 2007-2012 – COM(2007) 62.
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L’UE sosterrà e completerà le iniziative nazionali finalizzate ad affrontare le questioni in
materia di disabilità nel dialogo con i paesi terzi e, ove appropriato, a inglobare la disabilità e
l’attuazione della Convenzione dell’ONU tenendo conto degli impegni presi a Accra in
materia di efficacia degli aiuti. L’UE incoraggerà i forum internazionali (Nazioni Unite,
Consiglio d’Europa, OCSE) a raggiungere accordi e a prendere impegni.
Promuovere i diritti delle persone con disabilità nel quadro delle azioni esterne dell’UE.
2.2. Attuazione della strategia
Questa strategia richiede l’intervento comune e rinnovato delle istituzioni dell’UE e di tutti gli
Stati membri. Le azioni nelle aree principali sopra descritte devono basarsi sugli strumenti
generali che seguono.
1 — Sensibilizzazione
La Commissione interverrà per garantire che le persone con disabilità siano coscienti dei loro
diritti, dedicando un’attenzione particolare all’accessibilità delle informazioni e dei canali di
comunicazione. Essa si impegnerà a far conoscere maggiormente il principio della
“progettazione per tutti” (design for all) applicato ai prodotti, ai servizi e all’ambiente.
L’UE sosterrà e completerà le campagne nazionali di sensibilizzazione pubblica alle capacità e
al contributo delle persone disabili e favorirà lo scambio di buone pratiche in seno al gruppo
ad alto livello sulla disabilità (DHLG).
Sensibilizzare la società alle questioni di disabilità e far sì che le persone con disabilità
conoscano meglio i loro diritti e li sappiano esercitare.
2 — Sostegno finanziario
La Commissione farà sì che i programmi dell’UE negli ambiti di azione pertinenti per le
persone con disabilità, ad esempio i programmi di ricerca, offrano possibilità di
finanziamento. I costi delle misure che permettono ai disabili di prendere parte ai programmi
dell’UE devono poter essere rimborsati. Gli strumenti di finanziamento dell’Unione, in
particolare i Fondi strutturali, devono essere utilizzati in modo accessibile e non
discriminatorio.
L’UE sosterrà e completerà le azioni nazionali volte a migliorare l’accessibilità e a lottare
contro la discriminazione attraverso i canali di finanziamenti ordinari, alla corretta
applicazione dell’articolo 16 del regolamento generale sui Fondi strutturali20, e
massimizzando i requisiti in materia di accessibilità nelle procedure di appalti pubblici. Tutte
le misure devono essere applicate conformemente alla legislazione europea relativa alla
concorrenza, in particolare in materia di aiuti di Stato.
Ottimizzare l’utilizzo degli strumenti di finanziamento dell’UE a favore dell’accessibilità e
della non discriminazione e aumentare la visibilità delle possibilità di finanziamento delle
20 Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).
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misure a favore delle persone con disabilità nei programmi successivi al 2013.
3 — Raccolta e monitoraggio di dati e statistiche
La Commissione riorganizzerà le informazioni sulla disabilità raccolte mediante le inchieste
sociali dell’UE (statistiche dell’UE sul reddito e sulle condizioni di vita, modulo ad hoc
dell’indagine sulle forze di lavoro, indagine europea sulla salute basata su interviste),
elaborerà un’inchiesta specifica sulle barriere all’integrazione sociale delle persone disabili e
presenterà una serie di indicatori per seguire l’evoluzione della situazione dei disabili rispetto
agli obiettivi chiave della strategia Europa 2020 (istruzione, occupazione e riduzione della
povertà). L’Agenzia dell’UE per i diritti fondamentali sarà invitata a contribuire nel quadro del
suo mandato alla raccolta dei dati e allo svolgimento di ricerche e analisi.
La Commissione elaborerà inoltre uno strumento online che presenterà una sintesi delle
misure concrete e della legislazione volte ad attuare la Convenzione dell’ONU.
L’azione dell’UE sosterrà e completerà l’azione degli Stati membri volta a raccogliere
statistiche e dati sulle barriere che impediscono ai disabili di esercitare i loro diritti.
Completare la raccolta di statistiche periodiche sulla disabilità al fine di seguire
l’evoluzione della situazione delle persone con disabilità.
4 — Meccanismi richiesti dalla Convenzione dell’ONU
Il quadro di governance imposto dall’articolo 33 della convenzione dell’ONU (punti focali,
meccanismo di coordinamento, meccanismo indipendente e partecipazione delle persone con
disabilità e delle organizzazioni che le rappresentano) deve essere affrontato a due livelli: con
relazione agli Stati membri per una vasta gamma di politiche UE e in seno alle istituzioni UE.
A livello dell’UE, i meccanismi di coordinamento basati sugli strumenti esistenti saranno
stabiliti sia tra i servizi della Commissione e le istituzioni UE sia tra l’UE e gli Stati membri.
L’attuazione della presente strategia e della Convenzione dell’ONU sarà esaminata
regolarmente in seno al DHLG che riunisce i rappresentanti degli Stati membri e i loro punti
focali nazionali, la Commissione, le persone con disabilità e le organizzazioni che le
rappresentano nonché altre parti interessate. Per le riunioni ministeriali informali
continueranno ad essere elaborate relazioni sull’evoluzione della situazione.
Sarà inoltre stabilito un quadro di monitoraggio che comprenderà uno o più meccanismi
indipendenti destinato a promuovere, a preservare e a monitorare l’attuazione della
Convenzione dell’ONU. Quando la Convenzione dell’ONU sarà stata conclusa, la
Commissione, dopo aver considerato l’eventuale ruolo di determinati organismi e istituzioni
dell’UE, proporrà un quadro di funzionamento volto a facilitare l’attuazione della
Convenzione dell’ONU in Europa senza oneri amministrativi aggiuntivi.
Entro la fine del 2013, la Commissione renderà conto dei progressi compiuti nel quadro di
questa strategia, elaborando in una relazione l’attuazione delle azioni, i progressi a livello
nazionale e la relazione dell’UE al comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità21. La Commissione si baserà su statistiche e dati raccolti per illustrare l’evoluzione
21 Articoli 35 e 36 della Convenzione dell’ONU.
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delle disparità tra le persone con disabilità e la popolazione nel suo insieme e per definire
indicatori sulla disabilità legati agli obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di
istruzione, occupazione e riduzione della povertà. Questo darà occasione di rivedere la
strategia e le azioni. Una relazione supplementare della Commissione è programmata per il
2016.
- CONCLUSIONI
La presente strategia ha lo scopo di sfruttare tutte le potenzialità combinate della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e
della Convenzione dell’ONU, nonché di ricorrere pienamente alla strategia Europa 2020 e ai
relativi strumenti. La strategia mette in movimento una procedura destinata a rinforzare la
posizione delle persone con disabilità così che esse possano partecipare pienamente alla
società su una base di uguaglianza con gli altri. Tenuto conto dell’invecchiamento
demografico in Europa, queste azioni avranno un impatto concreto sulla qualità della vita di
una parte sempre più importante della popolazione. Le istituzioni dell’UE e gli Stati membri
sono invitati a collaborare nel quadro della presente strategia al fine di costruire un’Europa
senza barriere per tutti.