"Chi dice che è impossibile non dovrebbe disturbare chi ce la sta facendo" – Albert Einstein.

Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un’Europa senza barriere

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 15.11.2010

COM(2010) 636 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

un rinnovato impegno per un’Europa senza barriere

{SEC(2010) 1323}

{SEC(2010) 1324}

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COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL

CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

INDICE

  1. Introduzione ………………………………………………………………………………………………….. 3
  2. Obiettivi e interventi ……………………………………………………………………………………….4

2.1. Aree di intervento…………………………………………………………………………………………… 5

2.2. Attuazione della strategia………………………………………………………………………………. 10

  1. Conclusioni …………………………………………………………………………………………………. 12
  1. INTRODUZIONE

La disabilità, da leggera a grave, riguarda una persona su sei nell’Unione europea (UE)1,

ovvero circa 80 milioni di persone che spesso non hanno la possibilità di partecipare

pienamente alla vita sociale ed economica a causa di barriere comportamentali ed ambientali.

Il tasso di povertà relativo alle persone con disabilità è superiore del 70% alla media2, in parte

a causa dell’accesso limitato all’occupazione.

Oltre un terzo delle persone con più di 75 anni soffre di una disabilità parziale e oltre il 20%

di una disabilità grave3. Queste cifre sono inoltre destinate ad aumentare con l’invecchiamento

demografico dell’UE.

L’UE e gli Stati membri dispongono di un ampio mandato per migliorare la situazione sociale

ed economica delle persone con disabilità.

  • L’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la Carta) sancisce che

“la dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.” L’articolo 26

stabilisce che “l’Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di

beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e

la partecipazione alla vita della comunità”. L’articolo 21 sancisce inoltre che è vietata

qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla disabilità.

  • Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede che l’Unione debba

combattere la discriminazione fondata sulla disabilità nella definizione e nell’attuazione

delle sue politiche e azioni (articolo 10) e le conferisce il potere di legiferare al fine di

combattere tale discriminazione (articolo 19).

  • La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (Convenzione

dell’ONU), primo strumento giuridico vincolante nell’ambito dei diritti umani al quale l’UE

e gli Stati membri hanno aderito, si applicherà presto in tutta l’UE4. La Convenzione

dell’ONU impone agli Stati firmatari di tutelare e salvaguardare tutti i diritti umani e le

libertà fondamentali delle persone disabili.

Conformemente alla Convenzione dell’ONU, per persone con disabilità si intendono coloro

che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in

interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva

partecipazione nella società su una base di uguaglianza con gli altri.

La Commissione opererà di concerto con gli Stati membri per eliminare gli ostacoli a

un’Europa senza barriere, sulla base delle ultime risoluzioni del Parlamento europeo e del

1 Indagine sulle forze di lavoro dell’UE, modulo ad hoc sull’occupazione delle persone disabili (IFL

MAH), 2002.

2 Statistiche UE sul reddito e le condizioni di vita (EU SILC), 2004.

3 IFL MAH e UE- SILC 2007.

4 Adottata nel 2007 e firmata da tutti gli Stati membri e dall’UE; ratificata entro il 15 ottobre 2010 da 16

Stati membri (BE, CZ, DK, DE, ES, FR, IT, LV, LT, HU, AT, PT, SI, SK, SE, UK) e in corso di

ratifica negli altri Stati membri. La Convenzione dell’ONU avrà un carattere vincolante nell’UE e farà

parte del suo ordinamento giuridico.

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Consiglio5. La presente strategia delinea un quadro d’azione a livello europeo che, associato

alle misure nazionali, mira a rispondere ai diversi bisogni degli uomini, delle donne e dei

bambini con disabilità.

La piena partecipazione delle persone disabili alla società e all’economia è fondamentale se

l’UE vuole garantire il successo della strategia Europa 20206 per una crescita intelligente,

sostenibile e inclusiva. La creazione di una società che include tutti i cittadini apre anche

sbocchi commerciali e stimola l’innovazione. L’accessibilità di tutti ai servizi e prodotti riveste

un’importanza economica notevole, data la domanda proveniente da un numero crescente di

consumatori anziani. Ad esempio, il mercato UE dei sussidi tecnici per i disabili (il cui valore

annuale è stimato a oltre 30 miliardi di EUR7) è ancora frammentato e i prodotti restano

onerosi. Né i quadri di azione e di regolamentazione, né lo sviluppo di prodotti e servizi

riflettono adeguatamente i bisogni delle persone disabili. Numerosi beni e servizi nonché la

maggior parte delle strutture edilizie non sono ancora sufficientemente accessibili.

Il rallentamento dell’economia ha avuto ripercussioni negative sulla situazione dei disabili e

ha reso più urgente un intervento. La presente strategia ha lo scopo di migliorare la vita delle

persone e di portare maggiori benefici alla società e all’economia senza creare un onere

eccessivo per l’industria e le amministrazioni.

  1. OBIETTIVI E INTERVENTI

L’obiettivo generale della presente strategia è quello di mettere le persone con disabilità in

condizione di esercitare tutti i loro diritti e di beneficiare di una piena partecipazione alla

società e all’economia europea, in particolare mediante il mercato unico. È necessario

garantire coerenza al fine di realizzare questo obiettivo e garantire l’attuazione effettiva della

Convenzione dell’ONU in tutta l’UE. Questa strategia si basa su azioni a livello UE destinate a

completare quelle a livello nazionale e definisce i meccanismi8 essenziali per l’attuazione

della Convenzione dell’ONU nell’UE, anche in seno alle istituzioni europee. Essa identifica

inoltre il sostegno necessario ai finanziamenti, alla ricerca, alla sensibilizzazione, alle

statistiche e alla raccolta di dati.

La strategia è incentrata sull’eliminazione delle barriere9. La Commissione ha identificato otto

ambiti d’azione principali: l’accessibilità, la partecipazione, l’uguaglianza, l’occupazione,

l’istruzione e la formazione, la protezione sociale, la salute e le azioni esterne. Per ogni

settore si identificano le azioni chiave, sotto l’obiettivo globale dell’UE evidenziato in un

riquadro. Questi settori sono stati scelti in funzione del loro potenziale contributo al

raggiungimento degli obiettivi generali della strategia e della Convenzione dell’ONU, dei

relativi documenti delle istituzioni dell’UE e del Consiglio d’Europa, dei risultati del piano

d’azione dell’UE a favore delle persone disabili 2003-2010 e delle consultazioni pubbliche,

con gli Stati membri e le parti interessate. I riferimenti alle azioni nazionali mirano a

completare l’azione dell’UE e non a coprire tutti gli obblighi nazionali derivanti dalla

5 Risoluzioni del Consiglio SOC 375 del 2 giugno 2010 e 2008/C 75/01 e risoluzione del Parlamento

europeo B6-0194/2009, P6_TA(2009)0334.

6 COM(2010) 2020.

7 Deloitte & Touche, Access to Assistive Technology in the EU (accesso alle tecnologie di assistenza

nell’UE), 2003, e BCC Research, 2008.

8 Articolo 33 della Convenzione dell’ONU.

9 Eurobarometro 2006: il 91% dei cittadini europei crede che si dovrebbe spendere di più per eliminare le

barriere fisiche che ostacolano i disabili.

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Convenzione dell’ONU. La Commissione interverrà sulla situazione dei disabili anche

mediante la strategia Europa 2020, le sue iniziative faro e il rilancio del mercato unico.

2.1. Aree di intervento

1 — Accessibilità

Per “accessibilità” si intende la possibilità per le persone disabili di avere accesso, su una base

di uguaglianza con gli altri, all’ambiente fisico, ai trasporti, ai sistemi e alle tecnologie

dell’informazione e della comunicazione (TIC) nonché ad altri servizi e strutture. In tutti

questi settori esistono ancora importanti barriere. In media, ad esempio, solo il 5% dei siti

web pubblici nell’UE-27 è pienamente conforme alle norme di accessibilità, anche se una

percentuale maggiore risulta accessibile almeno parzialmente. Molte emittenti televisive

offrono ancora pochi programmi con sottotitoli e audiodescrizione10.

L’accessibilità è un presupposto inderogabile per la partecipazione alla società e all’economia,

ma resta un obiettivo ancora lontano per l’UE. La Commissione propone di utilizzare

strumenti legislativi e di altro genere, quali la standardizzazione, per ottimizzare l’accessibilità

delle strutture edilizie, dei trasporti e delle TIC conformemente alle iniziative faro “Agenda

digitale” e “L’Unione dell’innovazione”. Nel rispetto dei principi di una migliore

regolamentazione, essa studierà l’eventuale vantaggio derivante dall’adozione di misure

regolamentari che garantiscano l’accessibilità dei prodotti e dei servizi, tra cui misure

destinate ad accrescere il ricorso agli appalti pubblici (la cui efficacia è stata provata negli

Stati Uniti11). Essa incoraggerà l’integrazione del principio di accessibilità e della

“progettazione per tutti” (design for all) nei programmi di istruzione e formazione per le

professioni interessate e favorirà lo sviluppo di un mercato UE delle tecnologie assistive.

Dopo la consultazione degli Stati membri e di altre parti interessate, la Commissione

considererà la possibilità di proporre un atto legislativo sull’accessibilità nell’UE entro il 2012.

Quest’ultimo potrebbe comprendere l’elaborazione di norme specifiche per determinati settori

finalizzate a migliorare considerevolmente il funzionamento del mercato interno dei prodotti e

dei servizi accessibili.

L’azione dell’UE sosterrà e completerà le misure nazionali volte ad attuare il principio di

accessibilità, ad eliminare le barriere esistenti e ad aumentare la disponibilità e la scelta delle

tecnologie assistive.

Garantire ai disabili l’accessibilità dei beni, dei servizi, tra cui i servizi pubblici, e dei

dispositivi di assistenza.

2 — Partecipazione

Numerosi ostacoli impediscono ancora alle persone con disabilità di esercitare pienamente i

loro diritti fondamentali, tra cui i diritti legati alla cittadinanza dell’Unione, e di partecipare

completamente alla società su una base di uguaglianza con gli altri. Questi diritti

comprendono il diritto alla libera circolazione, il diritto di scegliere dove e come vivere e il

diritto a prendere pienamente parte alle attività culturali, ricreative e sportive. Ad esempio,

una persona con una disabilità riconosciuta che si stabilisce in un altro paese dell’UE può

10 EC (2007), SEC(2007) 1469, pag. 7.

11 Sezione 508 del Rehabilitation Act e Architectural Barriers Act.

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perdere i benefici di determinate prestazioni nazionali, ad esempio i trasporti pubblici gratuiti

o a tariffe ridotte.

La Commissione si impegnerà:

– ad eliminare gli ostacoli all’esercizio dei diritti delle persone disabili, in qualità di

individui, consumatori, studenti, attori economici e politici; a risolvere i problemi legati

alla mobilità all’interno dell’UE nonché a facilitare e promuovere l’utilizzo del modello

europeo del contrassegno di parcheggio per disabili;

– a favorire la transizione dall’assistenza in istituzioni all’assistenza nella collettività grazie al

finanziamento dei Fondi strutturali e del Fondo di sviluppo rurale a sostegno dei servizi

territoriali e delle attività di sensibilizzazione alla situazione di persone disabili che vivono

in residenze specializzate, in particolare i bambini e gli anziani;

– a migliorare l’accessibilità di organizzazioni, attività, eventi, strutture, beni e servizi

sportivi, ricreativi e culturali, anche audiovisivi; a incoraggiare la partecipazione a

manifestazioni sportive e l’organizzazione di eventi sportivi specifici per i disabili; a

esaminare i modi di facilitare l’utilizzo del linguaggio dei segni e Braille nelle relazioni con

le istituzioni dell’UE; a prendere provvedimenti relativi all’accessibilità dei luoghi di voto

al fine di facilitare l’esercizio dei diritti elettorali dei cittadini dell’UE; a incoraggiare il

trasferimento al di là delle frontiere delle opere oggetto di diritti d’autore in un formato

accessibile; a promuovere l’utilizzo delle eccezioni previste dalla direttiva sul diritto

d’autore12.

L’UE contribuirà alle azioni nazionali finalizzate:

– a portare a termine la transizione dall’assistenza in istituzioni all’assistenza nella

collettività, compreso il ricorso ai Fondi strutturali e al Fondo di sviluppo rurale per la

formazione del personale e l’adattamento delle infrastrutture sociali, l’elaborazione di piani

di finanziamento per l’assistenza personalizzata, la creazione di buone condizioni di lavoro

per il personale sanitario e un sostegno per le famiglie e l’assistenza informale;

– a rendere accessibili organizzazioni e attività sportive, ricreative e culturali, nonché

ricorrere alle eccezioni previste dalla direttiva sul diritto d’autore.

Far sì che le persone disabili partecipino pienamente alla società:

– consentendo loro di godere di tutti vantaggi della cittadinanza UE;

– eliminando gli ostacoli amministrativi e comportamentali che impediscono una

partecipazione totale ed equa;

– fornendo servizi territoriali di qualità, compreso l’accesso a un’assistenza personalizzata.

3 — Uguaglianza

12 Direttiva 2001/29/CE. Protocollo d’intesa delle parti interessate firmato il 14.9.2009.

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Più della metà degli europei ritiene che la discriminazione fondata sulla disabilità o sull’età sia

diffusa nell’UE13. Conformemente agli articoli 1, 21 e 26 della Carta dell’UE e agli articoli 10

e 19 del TFUE, la Commissione favorirà la parità di trattamento delle persone disabili

mediante una strategia su due fronti. Essa si fonderà sulla legislazione attuale dell’UE per

assicurare la protezione contro la discriminazione nonché sull’attuazione di misure attive

destinate a lottare contro la discriminazione e a promuovere le pari opportunità nelle politiche

dell’UE. La Commissione esaminerà inoltre con attenzione l’effetto cumulativo della

discriminazione di cui i disabili possono soffrire per altre ragioni quali la nazionalità, l’età, la

razza o l’etnia, il sesso, la religione, le convinzioni personali o l’orientamento sessuale.

Essa garantirà inoltre la piena attuazione della direttiva 2000/78/CE14 che vieta qualsiasi

discriminazione in materia di occupazione; incoraggerà la diversità e lotterà contro la

discriminazione mediante campagne di sensibilizzazione a livello UE e nazionale e sosterrà il

lavoro delle ONG attive in questo settore a livello UE.

L’Unione sosterrà e completerà le politiche e i programmi nazionali volti a promuovere

l’uguaglianza, ad esempio incoraggiando gli Stati membri ad adeguare la loro legislazione in

materia di capacità giuridica in conformità alla Convenzione dell’ONU.

Eliminare nell’UE la discriminazione fondata sulla disabilità.

4 — Occupazione

Un impiego di qualità assicura l’indipendenza economica, favorisce la riuscita personale e

offre la migliore tutela contro la povertà. Il tasso di occupazione delle persone disabili è

tuttavia pari soltanto al 50% circa15. Per raggiungere gli obiettivi di crescita nell’UE, è

necessario che le persone con disabilità con un impiego remunerato siano più numerose sul

mercato del lavoro aperto. La Commissione sfrutterà appieno il potenziale della strategia

Europa 2020 e del suo programma per il rinnovamento delle competenze e del lavoro,

mettendo a disposizione degli Stati membri analisi, orientamenti politici, informazioni e altre

forme di aiuto. Essa migliorerà l’informazione relativa alla situazione occupazionale di donne

e uomini con disabilità, identificherà i problemi e proporrà soluzioni, dedicando una

particolare attenzione ai giovani disabili al momento del loro passaggio dall’istruzione al

mondo del lavoro. La Commissione agirà sulla mobilità intraprofessionale sul mercato del

lavoro e in laboratori protetti grazie allo scambio di informazioni e all’apprendimento

reciproco. In collaborazione con le parti sociali, si occuperà anche del lavoro autonomo e

della qualità del lavoro, comprese le condizioni di lavoro e gli avanzamenti di carriera. La

Commissione garantirà un maggiore sostegno alle iniziative volontarie volte a promuovere la

gestione della diversità sul luogo di lavoro, ad esempio le carte della diversità firmate dai

datori di lavoro e un’iniziativa di imprenditorialità sociale.

L’UE sosterrà e completerà le azioni nazionali al fine di analizzare la situazione del mercato

del lavoro delle persone con disabilità, lottare contro i principi e le insidie di determinate

prestazioni di invalidità che li scoraggiano dall’entrare nel mercato del lavoro, aiutarli ad

integrarsi nel mondo del lavoro facendo ricorso al Fondo sociale europeo (FSE), elaborare

politiche attive del mercato del lavoro, rendere i luoghi di lavoro più accessibili, sviluppare

13 Speciale Eurobarometro 317.

14 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).

15 IFL MAH 2002.

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servizi di inserimento professionale, strutture di sostegno e formazioni sul luogo di lavoro,

promuovere l’utilizzo del regolamento generale di esenzione per categoria16 che autorizza la

concessione di aiuti di Stato senza notifica preliminare alla Commissione.

Permettere a un maggior numero di disabili di guadagnarsi da vivere sul mercato del lavoro

aperto.

5 — Istruzione e formazione

Nella fascia di età compresa tra i 16 e i 19 anni il tasso di descolarizzazione è pari al 37% per

le persone gravemente disabili e al 25% per le persone parzialmente disabili, rispetto al 17%

per le persone che non soffrono di alcuna disabilità17. I bambini con una grave disabilità

incontrano difficoltà e talvolta subiscono una segregazione nell’accesso all’istruzione generale.

I disabili, in particolare i bambini, devono essere integrati in modo appropriato nel sistema

educativo generale e beneficiare di un sostegno individuale nell’interesse del bambino. Pur

rispettando pienamente la responsabilità degli Stati membri per quanto concerne il contenuto

dell’insegnamento e l’organizzazione del sistema educativo, la Commissione sosterrà

l’obiettivo di un insegnamento e di una formazione di qualità che favoriscono l’inclusione nel

quadro dell’iniziativa Youth on the move (gioventù in movimento). Essa permetterà alle

persone con disabilità di informarsi meglio sui livelli e le possibilità di formazione e

migliorerà la loro mobilità favorendo la loro partecipazione al programma per

l’apprendimento permanente.

L’UE sosterrà, attraverso il quadro strategico “ET 2020” per la cooperazione europea nel

settore dell’istruzione e della formazione18, le misure nazionali volte a eliminare gli ostacoli

giuridici e organizzativi che impediscono alle persone con disabilità l’accesso all’istruzione

generale e ai sistemi di apprendimento permanente; a fornire un sostegno tempestivo

all’istruzione accessibile a tutti e all’apprendimento personalizzato nonché all’identificazione

anticipata dei bisogni specifici; a garantire una formazione e un sostegno adeguati per le

figure professionali a tutti i livelli del sistema educativo e ad elaborare relazioni sui tassi di

partecipazione e i risultati ottenuti.

Promuovere l’istruzione inclusiva e l’apprendimento permanente per gli allievi e gli

studenti disabili.

6 – Protezione sociale

Una minore partecipazione all’istruzione generale e al mercato del lavoro è fonte di disparità

di reddito, di povertà, di esclusione sociale e di isolamento per le persone con disabilità.

Queste ultime devono poter beneficiare dei sistemi di protezione sociale, dei programmi per la

riduzione della povertà, dei sostegni di invalidità, dei programmi di alloggio sociale, di altri

servizi di base nonché dei programmi in materia di pensione e prestazioni sociali. La

Commissione si servirà della piattaforma europea contro la povertà per esaminare tali

questioni. Essa valuterà l’adeguatezza e la sostenibilità dei programmi di protezione sociale e

16 Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3).

17 IFL MAH 2002.

18 Conclusioni del Consiglio, del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel

settore dell’istruzione e della formazione (ET 2020) (GU L 119 del 28.5.2009, pag. 2).

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fornirà sostegno mediante il FSE. Pur rispettando pienamente gli ambiti di competenza degli

Stati membri, l’UE sosterrà le misure nazionali volte a garantire la qualità e la sostenibilità dei

sistemi di protezione sociale per le persone con disabilità, in particolare mediante scambi a

livello di politiche e l’apprendimento reciproco.

Promuovere condizioni di vita dignitose per le persone con disabilità.

7 — Salute

Le persone con disabilità possono avere un accesso limitato ai servizi sanitari, tra cui i

trattamenti medici ordinari, e possono essere vittime di disuguaglianze in materia di sanità

non in relazione alla loro disabilità. Esse hanno diritto a un accesso equo ai servizi sanitari, tra

cui le cure preventive, a servizi sanitari e rieducativi di qualità e ad un prezzo accessibile che

tengano conto dei loro bisogni, compresi quelli legati al genere. Questo compito spetta

principalmente agli Stati membri, che hanno la responsabilità di organizzare e fornire i servizi

sanitari e le cure mediche. La Commissione sosterrà le politiche a favore di un accesso equo

alle cure, compresi i servizi sanitari e rieducativi di qualità destinati ai disabili. Essa

esaminerà in particolare la situazione delle persone con disabilità nell’attuazione delle

politiche finalizzate a combattere le disuguaglianze in materia di sanità; favorirà le azioni nel

campo della salute e della sicurezza sul lavoro per ridurre il rischio di sviluppare disabilità nel

corso della vita professionale e per migliorare il reinserimento dei lavoratori disabili19;

contribuirà alla prevenzione di tali rischi.

L’UE sosterrà le misure nazionali volte a fornire servizi e strutture sanitari accessibili e non

discriminatori, a sensibilizzare alla disabilità le facoltà di medicina e gli istituti di formazione

professionale in ambito sanitario, a fornire adeguati servizi di riabilitazione, a sostenere i

servizi di salute mentale e lo sviluppo di servizi di intervento anticipato e di valutazione dei

bisogni.

Favorire un accesso equo delle persone con disabilità ai servizi sanitari e alle relative

strutture.

8 — Azioni esterne

L’UE e gli Stati membri devono promuovere i diritti delle persone con disabilità nel quadro

delle loro azioni esterne, tra cui i programmi di allargamento dell’Unione, di vicinato e di aiuti

allo sviluppo. La Commissione opererà, ove necessario, in un contesto più ampio di non

discriminazione affinché la disabilità diventi un tema essenziale dei diritti umani nel quadro

delle azioni esterne dell’UE. La Commissione farà opera di sensibilizzazione sulla

Convenzione dell’ONU e sui bisogni delle persone disabili, anche in materia di accessibilità,

nel settore dell’aiuto d’urgenza e dell’aiuto umanitario; essa consoliderà la rete dei

corrispondenti per la disabilità e sensibilizzerà maggiormente le delegazioni dell’UE alle

questioni relative alla disabilità; essa assicurerà che i paesi candidati e potenzialmente

candidati rinforzino i diritti delle persone disabili e farà sì che gli strumenti finanziari degli

aiuti pre-adesione siano utilizzati per migliorare la loro situazione.

19 Strategia UE per la salute e la sicurezza sul lavoro 2007-2012 – COM(2007) 62.

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L’UE sosterrà e completerà le iniziative nazionali finalizzate ad affrontare le questioni in

materia di disabilità nel dialogo con i paesi terzi e, ove appropriato, a inglobare la disabilità e

l’attuazione della Convenzione dell’ONU tenendo conto degli impegni presi a Accra in

materia di efficacia degli aiuti. L’UE incoraggerà i forum internazionali (Nazioni Unite,

Consiglio d’Europa, OCSE) a raggiungere accordi e a prendere impegni.

Promuovere i diritti delle persone con disabilità nel quadro delle azioni esterne dell’UE.

2.2. Attuazione della strategia

Questa strategia richiede l’intervento comune e rinnovato delle istituzioni dell’UE e di tutti gli

Stati membri. Le azioni nelle aree principali sopra descritte devono basarsi sugli strumenti

generali che seguono.

1 — Sensibilizzazione

La Commissione interverrà per garantire che le persone con disabilità siano coscienti dei loro

diritti, dedicando un’attenzione particolare all’accessibilità delle informazioni e dei canali di

comunicazione. Essa si impegnerà a far conoscere maggiormente il principio della

“progettazione per tutti” (design for all) applicato ai prodotti, ai servizi e all’ambiente.

L’UE sosterrà e completerà le campagne nazionali di sensibilizzazione pubblica alle capacità e

al contributo delle persone disabili e favorirà lo scambio di buone pratiche in seno al gruppo

ad alto livello sulla disabilità (DHLG).

Sensibilizzare la società alle questioni di disabilità e far sì che le persone con disabilità

conoscano meglio i loro diritti e li sappiano esercitare.

2 — Sostegno finanziario

La Commissione farà sì che i programmi dell’UE negli ambiti di azione pertinenti per le

persone con disabilità, ad esempio i programmi di ricerca, offrano possibilità di

finanziamento. I costi delle misure che permettono ai disabili di prendere parte ai programmi

dell’UE devono poter essere rimborsati. Gli strumenti di finanziamento dell’Unione, in

particolare i Fondi strutturali, devono essere utilizzati in modo accessibile e non

discriminatorio.

L’UE sosterrà e completerà le azioni nazionali volte a migliorare l’accessibilità e a lottare

contro la discriminazione attraverso i canali di finanziamenti ordinari, alla corretta

applicazione dell’articolo 16 del regolamento generale sui Fondi strutturali20, e

massimizzando i requisiti in materia di accessibilità nelle procedure di appalti pubblici. Tutte

le misure devono essere applicate conformemente alla legislazione europea relativa alla

concorrenza, in particolare in materia di aiuti di Stato.

Ottimizzare l’utilizzo degli strumenti di finanziamento dell’UE a favore dell’accessibilità e

della non discriminazione e aumentare la visibilità delle possibilità di finanziamento delle

20 Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

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misure a favore delle persone con disabilità nei programmi successivi al 2013.

3 — Raccolta e monitoraggio di dati e statistiche

La Commissione riorganizzerà le informazioni sulla disabilità raccolte mediante le inchieste

sociali dell’UE (statistiche dell’UE sul reddito e sulle condizioni di vita, modulo ad hoc

dell’indagine sulle forze di lavoro, indagine europea sulla salute basata su interviste),

elaborerà un’inchiesta specifica sulle barriere all’integrazione sociale delle persone disabili e

presenterà una serie di indicatori per seguire l’evoluzione della situazione dei disabili rispetto

agli obiettivi chiave della strategia Europa 2020 (istruzione, occupazione e riduzione della

povertà). L’Agenzia dell’UE per i diritti fondamentali sarà invitata a contribuire nel quadro del

suo mandato alla raccolta dei dati e allo svolgimento di ricerche e analisi.

La Commissione elaborerà inoltre uno strumento online che presenterà una sintesi delle

misure concrete e della legislazione volte ad attuare la Convenzione dell’ONU.

L’azione dell’UE sosterrà e completerà l’azione degli Stati membri volta a raccogliere

statistiche e dati sulle barriere che impediscono ai disabili di esercitare i loro diritti.

Completare la raccolta di statistiche periodiche sulla disabilità al fine di seguire

l’evoluzione della situazione delle persone con disabilità.

4 — Meccanismi richiesti dalla Convenzione dell’ONU

Il quadro di governance imposto dall’articolo 33 della convenzione dell’ONU (punti focali,

meccanismo di coordinamento, meccanismo indipendente e partecipazione delle persone con

disabilità e delle organizzazioni che le rappresentano) deve essere affrontato a due livelli: con

relazione agli Stati membri per una vasta gamma di politiche UE e in seno alle istituzioni UE.

A livello dell’UE, i meccanismi di coordinamento basati sugli strumenti esistenti saranno

stabiliti sia tra i servizi della Commissione e le istituzioni UE sia tra l’UE e gli Stati membri.

L’attuazione della presente strategia e della Convenzione dell’ONU sarà esaminata

regolarmente in seno al DHLG che riunisce i rappresentanti degli Stati membri e i loro punti

focali nazionali, la Commissione, le persone con disabilità e le organizzazioni che le

rappresentano nonché altre parti interessate. Per le riunioni ministeriali informali

continueranno ad essere elaborate relazioni sull’evoluzione della situazione.

Sarà inoltre stabilito un quadro di monitoraggio che comprenderà uno o più meccanismi

indipendenti destinato a promuovere, a preservare e a monitorare l’attuazione della

Convenzione dell’ONU. Quando la Convenzione dell’ONU sarà stata conclusa, la

Commissione, dopo aver considerato l’eventuale ruolo di determinati organismi e istituzioni

dell’UE, proporrà un quadro di funzionamento volto a facilitare l’attuazione della

Convenzione dell’ONU in Europa senza oneri amministrativi aggiuntivi.

Entro la fine del 2013, la Commissione renderà conto dei progressi compiuti nel quadro di

questa strategia, elaborando in una relazione l’attuazione delle azioni, i progressi a livello

nazionale e la relazione dell’UE al comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con

disabilità21. La Commissione si baserà su statistiche e dati raccolti per illustrare l’evoluzione

21 Articoli 35 e 36 della Convenzione dell’ONU.

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delle disparità tra le persone con disabilità e la popolazione nel suo insieme e per definire

indicatori sulla disabilità legati agli obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di

istruzione, occupazione e riduzione della povertà. Questo darà occasione di rivedere la

strategia e le azioni. Una relazione supplementare della Commissione è programmata per il

2016.

  1. CONCLUSIONI

La presente strategia ha lo scopo di sfruttare tutte le potenzialità combinate della Carta dei

diritti fondamentali dell’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e

della Convenzione dell’ONU, nonché di ricorrere pienamente alla strategia Europa 2020 e ai

relativi strumenti. La strategia mette in movimento una procedura destinata a rinforzare la

posizione delle persone con disabilità così che esse possano partecipare pienamente alla

società su una base di uguaglianza con gli altri. Tenuto conto dell’invecchiamento

demografico in Europa, queste azioni avranno un impatto concreto sulla qualità della vita di

una parte sempre più importante della popolazione. Le istituzioni dell’UE e gli Stati membri

sono invitati a collaborare nel quadro della presente strategia al fine di costruire un’Europa

senza barriere per tutti.

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